Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali
Fatti riconoscere
This is SunRain Plone Theme
Tu sei qui: Home Organizzazione Statuto

Statuto

Statuto

" Associazione Ricerca e Divulgazione Scientifica "Graziella Persico e John Guardiola" (GJARDiS), "

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione culturale senza fine di lucro denominata: Associazione Ricerca e Divulgazione Scientifica "Graziella Persico e John Guardiola" (GJARDiS), con lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca e la divulgazione scientifica nelle discipline delle scienze della vita, dell’evoluzione, delle biotecnologie sia in campo sanitario che ambientale;

Art. 2) l'Associazione ha sede in via Pietro Castellino, 111 80131 Napoli, presso l’Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati Traverso”.

Art. 3) l'Associazione non persegue scopi di lucro. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art.4) Finalità principale dell'associazione sono:

Organizzare occasioni di divulgazione scientifica, di redazione e pubblicazione di opere di divulgazione scientifica, di promozione della diffusione della cultura tecnico-scientifica, della tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini tutti ed in particolare dei giovani e di nuove categorie sociali ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica. Valorizzare e comunicare, anche attraverso strumenti informatici, gli avanzamenti nelle discipline delle scienze della vita, dell’evoluzione, delle biotecnologie sia in campo sanitario che ambientale;

promuovere l’informazione, la didattica e la divulgazione scientifica e storico-scientifica sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, seminari, corsi e realizzazioni editoriali e multimediali;

promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

promuovere e sostenere la ricerca scientifica e tecnologica nelle discipline delle scienze della vita, dell’evoluzione, delle biotecnologie sia in campo sanitario che ambientale;

organizzare congressi, riunioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale nonché seminari e corsi, al fine di condividere le nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche tra studiosi del settore;

svolgere efficace opera per la formazione dei giovani ricercatori promuovendo e sostenendo la loro partecipazione a corsi, seminari e congressi nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali ed estere;

istituire premi, borse di studio, rilasciando diplomi, attestati e rinoscimenti al fine di sostenere i ricercatori più meritevoli;

conferire consulenze o contratti di prestazione d’opera per attivita’ relative alle discipline di cui al punto a).

sovvenzionare le attività di cui ai punti a)- h), oltre che progetti di ricerca e di studio relativi alle discipline di cui al punto a)..

partecipare a bandi pubblici per progetti di ricerca e di divulgazione scientifica;

ricevere donazioni da persone fisiche/giuridiche, imprese, Fondazioni ed Associazioni per promuovere gli scopi proposti

Le forme e modalità attraverso le quali realizzare le finalità dell’Associazione verranno determinate e disciplinate dal Consiglio Direttivo. L’associazione ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni nazionali ed estere, pubbliche o private al fine di raggiungere gli scopi proposti in una ottica di rete che valorizzi le specifiche competenze dei differenti partners.

 

I soci FONDATORI

………………………………………………..

Art. 5) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 6 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 9) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. ??

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 12) Gli Organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 13) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci .

Art. 14) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci.  A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 16) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo, eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera (tolto se togliamo la spiegazione della II convocazione) con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. È legittimo togliere la seconda convocazione? Forse è una procedura necessaria tipo quella dei condomini. Io la lascerei

Art. 19) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario? È d’obbligo??? Segretario e tesoriere possono essere la stessa persona. Forse a pag 2 va chiarito che Pasquale è anche segretario. e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

-La fissazione delle quote sociali;

-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

-La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art.23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 24) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.27) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il. Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 29) Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dalle quote di iscrizione se previste e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del associazione  o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 30) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 31) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 32) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto (ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni)????

Norme finali

Art. 33 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.